Art. 2.

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, e ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la riparazione.
      3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione

 

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con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale o di dipendenza, sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) avere compiuto ventuno anni;

          c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica-optometria, o di un titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in ottica-optometria, anche in Stati membri dell'Unione europea;

          d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

          e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

      8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6 tutti coloro che alla medesima data di entrata in vigore sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria o da un istituto analogo costituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, essendo in possesso del titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.

 

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      9. La professione di ottico-optometrista è incompatibile con l'esercizio di ogni altra libera professione.
      10. Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro a 2.600 euro.